Dal prossimo 30 giugno sarà sanzionata la mancata accettazione, da parte di un soggetto obbligato, di un pagamento di qualsiasi importo, con una carta di pagamento di debito, di credito o “prepagata”, come precisato dall’emendamento al Ddl. di conversione del DL 36/2022 approvato dalle Commissioni competenti del Senato nella seduta notturna del 16 giugno scorso. Non sono state accolte le altre proposte di modifica della disciplina, tra le quali quella del differimento dell’entrata in vigore del nuovo impianto sanzionatorio. Si attende ora la riformulazione delle decisioni nel maxiemendamento del Governo e il voto finale delle Commissioni: il testo, attualmente, è atteso in Aula lunedì, per poi passare alla Camera.
In particolare, si applicherà una sanzione pecuniaria pari a 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
La norma di riferimento è l’art. 15 comma 4-bis del DL 179/2012 convertito, come modificato dall’art. 18 comma 1 del DL 36/2022 (da convertire in legge entro il 29 giugno).
Con l’ultimo intervento normativo citato, infatti, si è deciso di anticipare dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l’operatività della sanzione, trattandosi di una disciplina che, oltre a iscriversi tra le misure idonee a incentivare pagamenti in forma elettronica, rientra tra gli obiettivi che la Milestone M1C1 – 103 del PNRR, 1.12 – Riforma dell’amministrazione fiscale, intende perseguire entro il 1° semestre 2022.
La storia di questa disciplina sanzionatoria è, a dir poco, travagliata.
Detto che l’obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, si ricorda come questi soggetti avrebbero da tempo dovuto, da un lato, munirsi di un POS (acronimo di Point Of Sale) e, dall’altro, accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica (e ferme le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007). Ai sensi del testo originario dell’art. 15 comma 4 del DL 179/2012 convertito, tale obbligo avrebbe dovuto applicarsi “dal 1° gennaio 2014”.
L’obbligo, tuttavia, non è ancora oggi assistito da alcuna sanzione, dal momento che, in primo luogo, il Consiglio di Stato aveva espresso parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di uno dei DM predisposti in attuazione dell’art. 15 comma 5 del DL 179/2012 convertito, e che avrebbe dovuto disciplinare le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (in base a tale disposizione, infatti, con uno o più decreti attuativi, vengono disciplinati le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione … anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative”).
L’art. 23 del DL 124/2019 convertito (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”), inoltre, aveva previsto una soluzione sanzionatoria identica a quella in esame che avrebbe dovuto divenire operativa a decorrere dal 1° luglio 2020. Questa disposizione, però, fu soppressa in sede di conversione in legge.
L’art. 19-ter comma 1 lett. b) del DL 152/2021, poi, inserendo il nuovo comma 4-bis nell’art. 15 del DL 179/2012 convertito, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, “di qualsiasi importo”, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si sarebbe applicata nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Rischio di innesco di un eventuale accertamento fiscale
L’applicazione di tale sanzione è stata ora anticipata alle condotte di mancata accettazione di pagamenti poste in essere dal 30 giugno 2022.
L’entità della sanzione e la sostanziale rimessione della contestazione alla segnalazione di qualche cliente, peraltro, inducono a dubitare della effettiva efficacia, in sé, della sanzione, salvo considerare il rischio di innesco di un eventuale accertamento fiscale. L’anticipazione in questione, inoltre, appare poco coerente rispetto alla marcia indietro operata con riguardo al limite all’utilizzo del denaro contante, che, diversamente da quanto programmato, a decorrere dall’inizio dell’anno è stato lasciato a 1.999,99 euro, rinviandosi il limite di 999,99 euro al 1° gennaio 2023.
Ad ogni modo, è da considerare che, per le sanzioni relative alle violazioni in questione, trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981. È espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/1981; istituto che consente al contravventore di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della Provincia nella quale è stata commessa la violazione.
Fonte: Eutekne INFO