Anche nel processo tributario trova applicazione l’art. 1 della L. 742/69, secondo cui tutti i termini di natura processuale sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

In breve, i termini sono soggetti ad una pausa estiva di 31 giorni, per cui riprendono a decorrere dal 1° settembre incluso. Se il termine dovesse iniziare a decorrere in agosto, il suo inizio è differito al 1° settembre.

La sospensione opera, in primo luogo, per i seguenti termini:
– ricorso contro gli atti impositivi, di sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto (art. 21 del DLgs. 546/92);
– deposito del ricorso, di trenta giorni dalla data di notifica del ricorso (art. 22 del DLgs. 546/92);
– appello, di sessanta giorni dalla notifica della sentenza o di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 38 del DLgs. 546/92);
– riassunzione in rinvio, di sei mesi dal deposito della sentenza di cassazione con rinvio (art. 63 del DLgs. 546/92).

Uguali considerazioni valgono per i termini di ripresa del processo interrotto/sospeso e per la riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza, per fare altri esempi.
Per espressa previsione dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92, la sospensione feriale opera anche per il termine di 90 giorni entro cui deve concludersi la fase di reclamo/mediazione.

In relazione alla domanda di accertamento con adesione presentata ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DLgs. 218/97, la sospensione di 90 giorni derivante da tale domanda del termine per il ricorso si cumula con la sospensione feriale (art. 7-quater comma 16 del DL 193/2016).

In ragione di quanto esposto, se un atto impositivo viene notificato ad agosto, il termine per il ricorso scade il 30 ottobre 2022 (il termine slitta al 31 ottobre, cadendo il 30 ottobre di domenica), mentre se è stato notificato il 19 luglio 2022, il termine scade il 18 ottobre 2022.

Ove una sentenza venisse depositata il 24 luglio 2022, il termine lungo per l’appello scadrebbe il 24 febbraio 2023.
Giova rammentare come la sospensione operi anche per i ricorsi contro la cartella di pagamento, la comunicazione di ipoteca oppure l’intimazione ex art. 50 del DPR 602/73, non trattandosi di opposizione all’esecuzione (non opera in altre parole l’art. 3 della L. 742/69).

Anche i termini a difesa del contribuente sono soggetti alla sospensione feriale: si allude al termine di deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica, rispettivamente di 20, 10 e 5 giorni liberi prima dell’udienza (art. 32 del DLgs. 546/92).Ogni termine processuale viene sospeso

In questo caso bisogna prestare molta attenzione, posto che trattandosi di termini a ritroso la pausa estiva di fatto li restringe.

Se l’udienza è stata fissata il 5 settembre 2022, il termine per i documenti scade il 15 luglio 2022 e quello per le memorie il 25 luglio 2022.
La sospensione riguarda solo i termini processuali, quindi non il termine per la domanda di rimborso delle somme né altri termini che hanno rilevanza amministrativa, come il termine dilatorio di sessanta giorni entro cui non può essere emesso l’accertamento a seguito di PVC.

Fonte: Eutekne INFO

Alfio CISSELLO

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