Con la circolare n. 16/2023, pubblicata ieri, Assonime analizza la nuova disciplina delle operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni e scissioni) transfrontaliere, introdotta nel nostro ordinamento dal DLgs. 19/2023, attuativo della direttiva 2019/2121/Ue, con lo scopo di armonizzare le normative dei diversi Paesi europei coniugando il principio di “libertà di stabilimento” con la necessità di tutelare gli interessi dei soggetti (soci, creditori e lavoratori) sui quali tali operazioni incidono.

Nell’esaminare il citato DLgs. 19/2023 – che, per quanto riguarda la regolamentazione di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, avrà effetto a decorrere dal prossimo 3 luglio – Assonime fornisce alcune precisazioni con riferimento, tra l’altro, alla nuova disciplina del trasferimento della sede statutaria all’estero e alla trasformazione, nonché alla scissione transfrontaliera.
Si sottolinea, in particolare, l’importanza dell’introduzione di una disciplina specifica con riguardo alla trasformazione transfrontaliera, ossia l’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, muta il tipo in cui è iscritta nello Stato membro di partenza in uno dei tipi dello Stato membro di destinazione, nel quale trasferisce almeno la sede sociale (art. 86-ter della direttiva 2019/2121/Ue).

Ciò, peraltro, in conformità all’interpretazione estensiva del principio della “libertà di stabilimento” fornita, da tempo, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, che vi fa rientrare il diritto delle società di realizzare una trasformazione internazionale, adottando la legge applicabile di uno Stato membro, senza che il Paese d’origine possa imporre la previa liquidazione e lo scioglimento della società stessa, con ricostituzione ex novo nel Paese di destinazione (cfr. Corte di Giustizia 16 dicembre 2008, causa C-210/06).

La disciplina dettata dal DLgs. 19/2023, tuttavia, sembrerebbe ora escludere la possibilità, in precedenza riconosciuta dalla prassi e dalla giurisprudenza, di trasferire la sede statutaria della società all’estero senza mutarne la disciplina legale (come già ipotizzato in “In Gazzetta il decreto sulle operazioni straordinarie transfrontaliere” dell’8 marzo 2023).

Il nuovo art. 2510-bis c.c., introdotto dall’art. 51 comma 4 del DLgs. 19/2023, dispone, infatti, che il trasferimento all’estero della sede statutaria sia “posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale” e ciò implica necessariamente il mutamento della legge applicabile. Ne consegue, secondo Assonime, l’inammissibilità del trasferimento della sede statutaria all’estero con mantenimento della legge del Paese di origine.
Questa interpretazione, peraltro, sembrerebbe avvalorata dalla disciplina transitoria di cui all’art. 56 comma 2 del DLgs. 19/2023, che stabilisce che le società che abbiano trasferito la propria sede statutaria all’estero entro lo scorso 22 marzo, mantenendo l’iscrizione presso il Registro delle imprese, continuano a essere disciplinate dalla legge italiana e la loro sede si considera ubicata presso tale Registro delle imprese, con ciò lasciandosi intendere che, invece, il trasferimento di sede all’estero avvenuto dopo la suddetta data comporti, necessariamente, il mutamento della legge applicabile.

L’art. 2510-bis c.c., osserva ancora la circolare, fa tuttavia riferimento alla sola sede statutaria, con la conseguenza che sembrerebbe ancora possibile il trasferimento all’estero della sede effettiva senza ricorrere necessariamente al procedimento della trasformazione transfrontaliera o internazionale e senza che ciò comporti il mutamento della lex societatis, ferma restando la necessità di valutare il criterio di collegamento adottato, per determinare la legge applicabile, dallo Stato di destinazione della sede effettiva.

Con riferimento alla scissione transfrontaliera si osserva, invece, come il richiamo operato dal DLgs. 19/2023 alla disciplina della “scissione domestica” comporti che nell’ambito di tale operazione possano rientrare anche le scissioni con assegnazione di beni a società preesistenti e le c.d. “scissioni asimmetriche”.

In tale ultimo caso, peraltro, si assisterebbe a una deroga della disciplina “domestica” con riferimento alle maggioranze richieste per l’approvazione dell’operazione da parte dei soci. La scissione asimmetrica “domestica”, infatti, richiede il consenso unanime dei soci, mentre la scissione transfrontaliera può essere approvata con le maggioranze di cui all’art. 24 del DLgs. 19/2023, pur essendo attribuito, ai soci della scissa che non abbiano approvato l’operazione, il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni a un “prezzo equo”.

Quanto alla fase “preparatoria” delle operazioni in considerazione, si precisa che dovrebbero essere considerate rinunziabili, con il consenso unanime, rispettivamente, dei lavoratori e dei soci (oltre che dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto in assemblea), sia la relazione informativa indirizzata ai primi, sia la relazione degli esperti, indirizzata ai secondi, sulla congruità del rapporto di cambio e del valore di liquidazione in caso di recesso.

Fonte: Eutekne INFO

Maurizio MEOLI e Monica VALINOTTI

CONDIVIDI