I costi relativi ai servizi di telefonia e di trasmissione dati erogati ai propri clienti nell’ambito di un servizio complesso sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa, concorrendo interamente alla formazione dei ricavi d’impresa, laddove sia effettivamente possibile distinguerli, con un sistema analitico, rispetto a quelli ad uso promiscuo. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 71 di ieri.

Nella situazione in esame, una quota delle spese per i servizi di telefonia costituisce un costo destinato all’utilizzo proprio (c.d. quota di autoconsumo) che, al pari di ogni altro fattore produttivo, contribuisce solo indirettamente allo svolgimento dell’attività propria dell’impresa; la rimanente quota dei servizi di telefonia (c.d. quota con “finalità imprenditoriale”), invece, viene acquisita allo scopo di essere integrata in un servizio complesso erogato ai clienti, generando quindi direttamente ricavi di esercizio che concorrono alla determinazione del reddito della società. In particolare, i costi sostenuti vengono allocati al cliente di riferimento in base a specifici driver tecnici che permettono di identificare in maniera puntuale la quota di consumo riferita a ciascun cliente.

L’Agenzia delle Entrate riepiloga anzitutto la disciplina relativa alla deducibilità delle spese di telefonia. L’art. 102 comma 9 del TUIR prevede che le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del DLgs. 259/2003, sono deducibili nella misura dell’80%. La percentuale è elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

L’Agenzia rileva che, con la citata norma, il legislatore ha inteso limitare ab origine e con forza di presunzione assoluta la rilevanza fiscale dei costi sostenuti per l’acquisto e la gestione delle apparecchiature terminali che, per le loro peculiari caratteristiche tecniche, oltre ad essere destinati all’esercizio di attività produttive di reddito, si prestano potenzialmente a soddisfare anche esigenze e necessità personali degli utilizzatori. Pertanto in presenza di apparecchiature suscettibili di utilizzazione promiscua e, dunque, capaci di generare costi allo stesso tempo personali e imprenditoriali, troverà applicazione il limite alla deducibilità previsto, senza possibilità di effettuare alcuna valutazione in ordine alla circostanza della loro effettiva destinazione a finalità strettamente connesse all’esercizio dell’attività d’impresa.

Restano assoggettati al più favorevole regime di deducibilità integrale i costi per telefonia, fissa e mobile, che costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa, in quanto direttamente afferenti a ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (cfr., ex multis, ris. nn. 162/2009 e 320/2008).
Diversamente, si determinerebbe una ingiustificata penalizzazione, posto che il contribuente, da un lato, conseguirebbe proventi soggetti a tassazione integrale e, dall’altro, sosterebbe costi telefonici che risultano deducibili nel limite forfetario dell’80%, pur avendo essi direttamente concorso al conseguimento di ricavi integralmente tassati.
Al contrario, i costi che concorrono in via indiretta allo svolgimento dell’attività propria dell’impresa e che, come tali, si prestano ad un utilizzo promiscuo, restano assoggettati al regime di deducibilità parziale ex art. 102 comma 9 del TUIR.

Tanto premesso, nel caso di specie, nel presupposto che effettivamente la società sia in grado di distinguere, attraverso un analitico sistema di individuazione e classificazione dei costi, quelli che, al pari di ogni altro fattore della produzione, contribuiscono solo in via indiretta allo svolgimento dell’attività d’impresa (c.d. quota di autoconsumo) da quelli che, invece, concorrono direttamente al conseguimento dei ricavi, interamente tassati (c.d. quota con finalità imprenditoriale), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, diversamente dai costi per autoconsumo soggetti alle limitazioni previste dall’art. 102 comma 9 del TUIR, le spese di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati, costituenti costi per commessa da integrare nel complesso servizio reso ai clienti, non soggiacciano alle suddette limitazioni, qualora non suscettibili di uso promiscuo e direttamente afferenti ai ricavi di esercizio che concorrono alla determinazione del reddito.

L’Agenzia, in definitiva, meglio specifica quanto affermato nella risoluzione n. 162/2009, precisando in sostanza che i costi di telefonia riaddebitati ai clienti, in quanto ricompresi nei ricavi di commessa, possono essere interamente deducibili in presenza di un adeguato sistema analitico che consenta una corretta distinzione degli stessi: in pratica, vengono reputati non suscettibili di utilizzo promiscuo le spese telefoniche (quelle riaddebitate) in via astratta utilizzabili direttamente, ma che al lato pratico non lo sono in quanto incorporate nel valore della commessa.

Da ultimo, si rimarca che il business model della società istante è tale per cui la casa madre acquista i servizi in nome proprio al fine di utilizzarli nei servizi per clienti italiani, mentre ciascuna delle sue stabili organizzazioni acquista i servizi in nome proprio al fine di utilizzarli nei servizi per i clienti residenti nei rispettivi Stati di insediamento.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate valgono anche in relazione ai costi sostenuti dalle singole S.O., i cui ricavi e costi sono imputati al reddito dell’impresa nel suo complesso con le regole del reddito d’impresa italiano (le eventuali diverse regole di calcolo del reddito nei Paesi di insediamento, infatti, valgono esclusivamente ai fini della determinazione del reddito imponibile in loco, alla quale l’Italia rimane estranea).

Fonte: Eutekne Info

Pamela Aliberti e Gianluca Odetto

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