I soggetti passivi tenuti al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre solare avranno tempo fino al prossimo 31 ottobre per integrare i dati loro comunicati, in via provvisoria, dall’Agenzia delle Entrate. Decorso tale termine, entro il 15 novembre l’Amministrazione finanziaria renderà noto l’importo definitivo, che dovrà essere versato non oltre il 30 novembre. Quest’ultima scadenza interesserà anche i soggetti che nei primi due trimestri dell’anno avrebbero dovuto versare un importo complessivamente inferiore a 5.000 euro (art. 17 del DL 124/2019).
Il tributo si applica, in misura pari a due euro, sulle fatture che hanno a oggetto corrispettivi non assoggettati a IVA di importo superiore a 77,47 euro, fatte salve specifiche esenzioni. Non è dovuta l’imposta, tra l’altro, sui documenti:
– che riguardano cessioni all’esportazione, dirette o triangolari (art. 15 della Tabella B allegata al DPR 642/72);
– relativi a operazioni intracomunitarie (art. 66 comma 5 del DL n. 331/93);
– scambiati fra organi della Pubblica Amministrazione (della Tabella B, allegata al DPR 642/72).
L’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche avviene attraverso la valorizzazione, all’interno della sezione “Dati generali documento”, del campo “Bollo virtuale”, con possibilità, nel caso di e-fatture ordinarie, di riportare, in via opzionale, l’ammontare del tributo nel campo “Importo bollo”.
Accedendo alla sezione “Consultazione”, presente nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, e, scegliendo l’opzione “Pagamento imposta di bollo” (nel box “Fatture elettroniche”), il soggetto passivo potrà visualizzare due distinte liste:
– l’elenco “A”, che contiene le fatture elettroniche transitate via SdI che recano l’assolvimento del tributo (avvenuto con le modalità testé descritte);
– l’elenco “B”, che invece, evidenzia le e-fatture in ordine alle quali l’imposta non è stata assolta, pur essendovene obbligo.
Il criterio di predisposizione di quest’ultima lista prevede che siano selezionate le fatture ordinarie fra privati, ordinarie PA e semplificate, nelle quali non è stata operata la valorizzazione del campo “Bollo virtuale”, in presenza di operazioni (cessione di beni o prestazione di servizi) per le quali risultano soddisfatte le seguenti condizioni (cfr. specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia Entrate n. 34958/2021):
– sommatoria degli importi (tag 2.2.1.11 <PrezzoTotale>, in caso di fattura ordinaria o 2.2.2 <Importo>, se semplificata) superiore a 77,47 euro;
– presenza di uno dei codici natura N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), N2.2 (operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento), N3.6 (altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond) e N4 (operazioni esenti);
– assenza di indicazione di una delle codifiche previste per il non assoggettamento all’imposta.
L’operatore potrà modificare l’elenco “B”, segnalando quali, fra le fatture elettroniche in esso contenute, non realizzano il presupposto per l’imposizione e aggiungendo quelle che devono essere assoggettate al tributo, ma non risultano presenti in alcuna delle due liste.
In quest’ultima fattispecie potrebbero rientrare, ad esempio, i documenti caratterizzati dal codice natura N1 (esclusione da IVA ex art. 15 del DPR 633/72). Tale codice, infatti, non è compreso fra quelli che prevedono l’allocazione automatica nell’elenco “B”, ma potrebbe essere riferito a operazioni in cui si rende necessario l’assoggettamento al tributo.
Ci si riferisce, in particolare, alle spese anticipate in nome e per conto (art. 15 comma 3 del DPR 633/72). In base a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello 20 luglio 2021 n. 491), dette spese non possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta, in virtù del principio di alternatività IVA-bollo, a meno che non riguardino tributi dovuti dal cliente; nel qual caso troverà applicazione l’esenzione prevista dall’art. 5 della Tabella B al DPR 642/72.
Esemplificando, dunque, il professionista (ad es. commercialista, notaio, avvocato) che chieda a rimborso importi a titolo di imposte, tasse, concessioni governative et similia), non sarà tenuto a integrare l’elenco “B” indicando le relative fatture. Al contrario, qualora la richiesta di somme riguardi anticipazioni di altra natura, l’imposta di bollo sarà dovuta e spetterà al soggetto passivo aggiungere le relative fatture nella lista modificabile.
Autofattura TD20 nell’elenco “B” del cessionario o committente
Nell’elenco “B” del soggetto passivo saranno riportate anche le autofatture emesse, in qualità di cessionario o committente, ai fini della regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 (c.d. “autofattura denuncia”), in cui è stato indicato l’assolvimento del tributo nel campo “Bollo Virtuale”.
Fonte: Eutekne INFO
Luca BILANCINI