Una delle principali novità dei modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021 riguarda la disposizione contenuta nel comma 679 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che ha previsto l’obbligo di eseguire il pagamento di alcune spese con modalità tracciabili al fine di beneficiare della relativa detrazione fiscale.
La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2020, stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
– bonifico bancario o postale;
– altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Per “altri mezzi di pagamento” si intendono quelli che “garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria”. Le istruzioni del modello 730/2021 precisano che il contribuente può dimostrare il pagamento tracciabile “mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio”.
Non rientrano tra gli “altri mezzi di pagamento” tracciabili, invece:
– i circuiti di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’art. 23 del DLgs. 241/97 (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11 giugno 2020 n. 180);
– i software realizzati allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti, ad esempio perché non possiedono un conto corrente bancario, seppur detto sistema permetta di identificare i contribuenti (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 5 agosto 2020 n. 247).
Gli oneri possono invece essere pagati tramite un’applicazione (app) di pagamento via smartphone così come precisato nella risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 29 luglio 2020 n. 230. In questo caso però, oltre al documento fiscale che attesta l’onere sostenuto, è necessario possedere l’estratto del conto corrente cui l’app si appoggia e, se dall’estratto conto non emergono le informazione sul beneficiario del pagamento, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, l’obbligo di tracciabilità previsto dall’art. 1 comma 679 della L. 160/2019 si ritiene soddisfatto se il contribuente è intestatario del documento di spesa (fattura), anche se per il pagamento viene utilizzata la carta di credito di un altro soggetto (coniuge o figlio), a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dallo stesso (risposte ad interpello Agenzia Entrate 19 ottobre 2020 n. 484 e 2 ottobre 2020 n. 431).
L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti non riguarda le spese sostenute per:
– l’acquisto di medicinali;
– l’acquisto di dispositivi medici;
– le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
– le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al SSN (rileva la qualifica della struttura e non il tipo di prestazione fornita, in accreditamento o meno. Risposta a interpello 5 marzo 2021 n. 158).
Tutte le altre tipologie di spesa che non rientrano fra quelle sopraelencate devono essere pagate con strumenti “tracciabili”; è il caso, ad esempio, delle spese relative ai certificati di buona e robusta costituzione rilasciati dai medici di famiglia o delle spese per visite specialistiche eseguite da medici che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.).
Fonte: Eutekne INFO
Arianna ZENI