Le nuove modalità di effettuazione dell’esterometro, in formato XML via Sistema di Interscambio, riguardano le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022.
Solamente a decorrere da tale data, il termine di invio dei dati non è più unico e fisso, bensì “mobile”, “legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate” (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022).

Rimane, dunque, dovuta la comunicazione periodica relativa al secondo trimestre del 2022.
L’invio massivo dei dati delle operazioni effettuate e ricevute, con controparti non stabilite in Italia, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2022, dovrà avvenire entro il 22 agosto 2022.
Il termine ordinario del 31 luglio 2022, fissato dal previgente art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, è rinviato al 1° agosto (in quanto primo giorno feriale successivo), con la possibilità di beneficiare dell’ulteriore rinvio dei termini in scadenza tra il 1° e il 20 agosto ai sensi dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006.

Stante la formulazione letterale dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, il discrimine per includere le operazioni nell’ambito della comunicazione trimestrale o, in alternativa, effettuare l’invio “puntuale” dei dati è costituito dal momento di effettuazione ai fini IVA (art. 6 del DPR 633/72 e art. 39 del DL 331/93).
Sulla scorta del suddetto criterio, ad esempio, l’acquisto intracomunitario di beni partiti dalla Francia nel mese di giugno 2022 e giunti in Italia nel mese di luglio 2022 dovrebbe essere comunicato, ancora secondo l’adempimento trimestrale, entro la predetta data del 22 agosto 2022. Varrebbe, nel caso di specie, il momento di inizio del trasporto della spedizione al cessionario.

Secondo il provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, nella versione vigente sino al 30 giugno, la trasmissione telematica è effettuata avendo riguardo, per gli acquisti di beni e/o servizi, alla data di ricezione del documento comprovante l’operazione, da intendersi come la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
Resta fermo che la trasmissione trimestrale dei dati non è dovuta quando è stata emessa fattura elettronica via SdI, su base facoltativa, o se è stata emessa autofattura via SdI o integrato in via elettronica il documento ricevuto.

Il DL 73/2022, in corso di conversione in legge, ha introdotto un’esclusione dall’adempimento per l’acquisto di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro (IVA inclusa).
Detta previsione dovrebbe riguardare anche le operazioni di acquisto fuori campo, al di sotto di 5.000 euro (IVA inclusa), effettuate a decorrere dal 22 giugno 2022, vale a dire dalla data di entrata in vigore del richiamato DL. Esse saranno, quindi, escluse dai dati inviati in relazione al secondo trimestre 2022 (per il periodo tra il 22 e il 30 giugno 2022).

Il DL 73/2022 ha, altresì, modificato la decorrenza del nuovo regime sanzionatorio riferito alla comunicazione transfrontaliera: esso è stato differito dal 1° gennaio al 1° luglio 2022.
È ragionevole, dunque, che eventuali sanzioni applicabili all’omesso o errato invio dei dati del secondo trimestre 2022 possano beneficiare della disciplina previgente ex art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97, la quale contemplava una sanzione pari a:
– 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
– un euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500 euro, se la comunicazione viene inviata o rettificata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

Il nuovo regime, dal 1° luglio 2022, prevede invece una sanzione pari a 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata (nel massimo di 400 euro per ciascun mese) o di un euro per ciascuna fattura omessa o errata (nel massimo di 200 euro al mese), se i dati sono trasmessi correttamente entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

L’invio degli INTRA ritorna al 25 del mese seguente

In merito agli altri adempimenti IVA, si rammenta che l’art. 3 del DL 73/2022 ha differito al 30 settembre il termine per la comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) relative al secondo trimestre 2022.
La nuova scadenza rimane compatibile con la messa a disposizione delle bozze delle LIPE precompilate, a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre cui sono riferite.

Stando agli emendamenti approvati dalla Camera al Ddl. di conversione in legge del DL 73/2022 (in attesa dell’esame del Senato per l’approvazione definitiva), invece, viene abolita la mini proroga del termine di invio dei modelli INTRASTAT. L’invio veniva differito dal 25 all’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Dovrebbe, quindi, essere ripristinata l’originaria scadenza fissata per il giorno 25.

Fonte: Eutekne INFO

Emanuele GRECO

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