Da oggi, 1° aprile 2022, non opera più lo stato di emergenza che era stato decretato il 31 gennaio 2020 a causa della pandemia da COVID-19.
Non cessa però, per i lavoratori, l’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro, questo, almeno, fino al prossimo 30 aprile.

A tal proposito è utile ricordare che, originariamente, l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro era stato introdotto dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 per tutti coloro che, per svolgere la propria attività lavorativa, dovevano materialmente recarsi sul luogo di lavoro, quindi non solo dipendenti ma anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, coloro che svolgevano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei suddetti luoghi, anche sulla base di contratti esterni, lavoratori in somministrazione.

Il DL 7 gennaio 2022 n. 1 (conv. L. 18/2022) aveva poi cambiato le regole in senso restrittivo, introducendo l’obbligo di possedere ed esibire, sul luogo di lavoro, a partire dal 15 febbraio al 15 giugno 2022, il c.d. green pass “rafforzato” o “super green pass”, ottenibile a seguito di vaccinazione o di guarigione, da parte dei lavoratori – cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia, nonché cittadini stranieri di cui agli artt. 34 e 35 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (DLgs. 286/98) – over 50 (o che dovevano compiere il cinquantesimo anno di età dopo l’8 gennaio 2022, data di entrata in vigore del DL 1/2022 stesso).
Per i lavoratori con meno di 50 anni era rimasto l’obbligo di green pass base fino al 31 marzo 2022, contestualmente alla cessazione dello stato di emergenza.

Con l’entrata in vigore del recente DL 24/2022, i lavoratori over 50 non hanno più l’obbligo di possedere il green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro, essendo sufficiente esibire, fino al 30 aprile 2022, il green pass base, ottenibile anche mediante tampone con esito negativo.
Allo stesso modo, anche i lavoratori con meno di 50 anni dovranno continuare a esibire, da oggi e fino a fine mese, il green pass base, essendo stato esteso il suddetto obbligo dal citato decreto 24/2022 fino, appunto, al 30 di aprile.
Dal 1° maggio, quindi, non sarà più necessario esibire il green pass sui luoghi di lavoro.

Si aggiunge che, sempre fino al 30 aprile 2022, ai sensi del comma 8 del nuovo art. 10-quater del DL 52/2021, inserito dall’art. 5 comma 1 del DL 24/2022, sull’intero territorio nazionale devono considerarsi dispositivi di protezione individuale (c.d. DPI), di cui all’art. 74 comma 1 del DLgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche; ciò vale anche per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno

Si evidenzia che, in ogni caso, fino al 15 giugno, gli over 50 dovranno adempiere all’obbligo vaccinale disposto dall’art. 4-quater del DL 44/2021 e, in caso di violazione del suddetto obbligo, saranno passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ai sensi dell’art. 4-sexies del medesimo decreto legge, irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti predisposti e trasmessi in modo periodico dal Ministero stesso.

Si ricorda, per ultimo, che l’obbligo vaccinale è stato, invece, esteso fino al 31 dicembre 2022 per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori impiegati nelle RSA.

Fonte: Eutekne INFO

Giada GIANOLA

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