La “partita” dell’effettuazione dei versamenti relativi al saldo 2021 e al primo acconto 2022, con la maggiorazione dello 0,4%, derivanti dai modelli REDDITI e IRAP dei soggetti “solari”, non si è chiusa per tutti lo scorso 22 agosto, in quanto occorre analizzare la particolare situazione delle società di capitali che hanno approvato il bilancio al 31 dicembre 2021 entro il “termine lungo” di 180 giorni.
Ai sensi dell’art. 17 comma 1 del DPR 435/2001, infatti, per i soggetti IRES che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (ad esempio avvalendosi delle disposizioni contenute nell’art. 2364 comma 2 c.c. che consentono di approvare il bilancio entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni), i versamenti del saldo e del primo acconto, senza la maggiorazione dello 0,4%, devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, quindi entro il 31 luglio 2022 se il bilancio è stato approvato tra il 1° e il 29 giugno 2022.
Poiché quest’anno il termine del 31 luglio per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% è caduto di domenica, è slittato automaticamente a lunedì 1° agosto e, conseguentemente, si è reso applicabile l’ulteriore differimento al 20 agosto previsto per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto 2022, ai sensi dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006; poiché il 20 agosto 2022 cadeva di sabato, il termine è stato ulteriormente differito a lunedì 22 agosto.
Il
successivo comma 2 del citato art. 17 del DPR 435/2001 dispone poi che i
versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno
successivo ai termini stabiliti, maggiorando le somme da versare dello
0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Nella particolare combinazione di calendario sopra illustrata, si pone quindi il problema di stabilire da quando decorrano i suddetti 30 giorni, al fine di determinare il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4%, vale a dire:
– se dal 1° agosto 2022, con la conseguenza che il versamento con la maggiorazione dello 0,4% scadrebbe il 31 agosto;
– oppure dal 22 agosto 2022, con la conseguenza che il versamento con la maggiorazione dello 0,4% scadrebbe il 21 settembre.
La prima impostazione, che in pratica non dà rilevanza al differimento per il periodo feriale disposto dal suddetto DL 223/2006, risulta quella adottata da alcune società di software, ma vi sono considerazioni di carattere logico-sistematico che supportano la seconda.
Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la ris. 6 giugno 2007 n. 128, “la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti del termine per il versamento con la maggiorazione”, in quanto i 30 giorni devono essere calcolati dal termine ultimo per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, prima che siano applicabili sanzioni. È vero che la risoluzione non riguarda il caso del differimento feriale, ma il principio espresso deve ritenersi che abbia valenza generale.
La stessa Agenzia delle Entrate, in tempi più recenti, con la ris. 1° agosto 2019 n. 71, l’ha infatti applicato alla proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, disposta con l’art. 12-quinquies, commi 3-4, del DL 34/2019, precisando che i versamenti potevano essere effettuati anche entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,4%.
In relazione alla proroga disposta lo scorso anno dall’art. 9-ter del DL 73/2021, la ris. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2021 n. 53 ha invece chiarito che non era possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, poiché, per espressa previsione del suddetto art. 9-ter, la proroga si applicava in deroga a quanto disposto dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001.
Se il periodo di 30 giorni per effettuare il versamento con lo 0,4% è stato riconosciuto a fronte di una disposizione eccezionale di proroga (quella del 2019) ed è necessaria una esplicita norma di legge che lo escluda (la proroga del 2021), non si vede perché non possa essere applicato anche con riferimento alla disciplina a regime relativa al differimento feriale dei termini, in assenza di qualunque disposizione che lo vieti.
L’impostazione che considererebbe la scadenza del 31 agosto 2022 appare inoltre incongrua con la stessa disposizione che consente il differimento di 30 giorni a fronte di una maggiorazione dello 0,4%. Per quanto la maggiorazione abbia natura forfetaria e non rilevi il giorno di effettivo versamento nell’ambito dei 30 giorni previsti, il termine del 31 agosto comporterebbe che, rispetto a chi ha versato entro il 22 agosto, l’applicazione dello 0,4% consentirebbe un differimento massimo di soli 9 giorni rispetto ai 30 previsti dalla norma e con un “carico finanziario” di fatto estremamente elevato.
Fonte: Eutekne INFO
Massimo NEGRO