A differenza di altre imposte sostitutive sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo, la legge istitutiva della flat tax incrementale (art. 1 commi 55-57 della L. 197/2022) non richiama per il versamento dell’imposta al 15% le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.
Trattandosi di imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali liquidata nel modello REDDITI PF 2024, dovrebbe comunque applicarsi il termine di versamento del saldo dell’IRPEF (art. 17 comma 1 del DPR 435/2001) in scadenza il 1° luglio 2024, in quanto il 30 giugno cade di domenica (fatta salva la proroga di cui si dirà oltre).
In assenza di chiarimenti ufficiali specifici non è pacifico se si possa effettuare il versamento della tassa piatta nei 30 giorni successivi la predetta scadenza con la maggiorazione dello 0,40%, come previsto per le imposte dirette dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001.
Tale possibilità era stata sostenuta in quanto la flat tax incrementale rappresenta un’imposta sostitutiva sui generis che non esaurisce il prelievo fiscale, trovando applicazione limitatamente a una quota del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Tuttavia, in passato l’Agenzia delle Entrate (circ. 12 giugno 2002 n. 50, § 19.3) aveva ritenuto che le imposte sostitutive potessero essere versate entro i successivi 30 giorni dalla scadenza ordinaria con la maggiorazione dello 0,4% “qualora le singole leggi istitutive ai fini del versamento facciano rinvio alle modalità ed ai termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione”, circostanza che – come indicato in precedenza – non si verifica per la flat tax incrementale. Ciò determina un disallineamento dei termini di versamento qualora il contribuente intendesse posticipare il pagamento dell’IRPEF relativa alla restante parte del reddito non assoggettato alla tassa piatta avvalendosi della maggiorazione dello 0,40%.
Per la medesima ragione, il citato documento di prassi (circ. n. 50/2002) aveva escluso la rateizzazione dell’imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, “poiché la norma limita l’applicazione di tale istituto alle sole «somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte» scaturenti dalle dichiarazioni. Tali imposte possono essere dilazionate, invece, qualora sia previsto dalle singole leggi istitutive e con le modalità dalle stesse stabilite”.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva, occorre utilizzare il codice tributo “1731” (ris. Agenzia delle Entrate 18 aprile 2024 n. 21). In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Come risulta dall’esempio di compilazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, non va compilato il campo 2 “rateazione/regione/prov./mese rif.”; tale elemento risulta confermativo dell’esclusione dalla rateazione per la tassa piatta.
Sempre in relazione ai termini di versamento, bisogna segnalare che, con riguardo al periodo d’imposta 2023, l’art. 37 del DLgs. 13/2024 ha disposto la proroga al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti in scadenza il 30 giugno 2024 relativi agli importi “risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto”.
Beneficiano della proroga i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Stante il riferimento dell’art. 37 comma 1 del DLgs. 13/2024 ai soggetti “tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, sembra fondato ritenere che la proroga si applichi, sussistendone i presupposti, anche per il versamento della flat tax incrementale atteso che tale imposta è autoliquidata dal contribuente in dichiarazione.
FONTE: Eutekne Info
Paola RIVETTI