Ai sensi dell’art. 17 comma 1 secondo periodo del DPR 435/2001, le società di capitali e gli enti commerciali ed equiparati sono tenuti a versare il saldo relativo al 2022 e la prima rata di acconto per il 2023 di IRES e IRAP risultanti dalle relative dichiarazioni entro “l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta”, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

In vista della scadenza del 30 giugno 2023, Assonime ha pubblicato la circolare 26 giugno 2023 n. 19 relativa alle modalità e ai termini di presentazione delle dichiarazioni relative al 2022 (modelli REDDITI SC 2023 e IRAP 2023) e ai conseguenti versamenti, riepilogando i principali documenti di prassi.
La disciplina dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni, come specificato anche da Assonime nella circolare, non ha subito mutamenti sostanziali rispetto al 2022.

Il citato termine del 30 giugno 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, interessa i soggetti aventi periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Il differimento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%, scade il 31 luglio 2023, poiché il 30° giorno (30 luglio 2023) cade di domenica.

I soggetti IRES che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (ad esempio avvalendosi delle disposizioni contenute nell’art. 2364 comma 2 c.c.), versano il saldo dovuto in base alle dichiarazioni e la prima rata dell’acconto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Pertanto, i termini per il versamento delle somme dovute senza la maggiorazione dello 0,4% scadono:
– il 30 giugno 2023, per i soggetti che approvano il bilancio entro il 31 maggio 2023;
– il 31 luglio 2023, per i soggetti che approvano il bilancio dopo il 31 maggio 2023 ed entro il 30 giugno 2023.
Resta ferma la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, versando quindi l’importo maggiorato dello 0,4%, rispettivamente, entro il 31 luglio 2023 oppure entro il 30 agosto 2023.

In ogni caso, come previsto dall’art. 17 comma 1 del DPR 435/2001, se il bilancio non è approvato entro i termini di legge, il versamento deve comunque essere eseguito entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del relativo termine.

Si ricorda che, relativamente ai termini in scadenza il 30 giugno 2023, il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze 14 giugno 2023 n. 98 ha reso noto che verrà stabilita, con apposita disposizione normativa, la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023 dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, in relazione ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al previsto limite di 5.164.569 euro.

Al sussistere di tali condizioni, la proroga interessa pertanto i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che:
– hanno approvato, o avrebbero dovuto approvare, il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2023;
– non devono approvare il bilancio o il rendiconto.

In pratica, la proroga è stata inserita tra le modifiche apportate in sede di conversione del DL 10 maggio 2023 n. 51, in corso di esame parlamentare, con l’ulteriore previsione di riproporzionare la maggiorazione dello 0,4%, in caso di versamento entro il 31 luglio 2023, al giorno in cui è effettuato il versamento, dal 21 luglio al 31 luglio.

Termini sospesi per i soggetti alluvionati

Come previsto dall’art. 1 del DL 61/2023, i versamenti esaminati sono sospesi per i soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale oppure operativa nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dall’alluvione, di cui all’Allegato 1 del decreto stesso.

In particolare, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i quali devono essere effettuati in un’unica soluzione, senza sanzioni e interessi, entro il 20 novembre 2023.

Assonime, nella circolare n. 19/2023, specifica che il riferimento generico ai “versamenti tributari” induce a ritenere che la sospensione in esame riguardi la generalità dei versamenti che ricadono nel suddetto lasso temporale, ivi compreso, ad esempio, il c.d. “contributo di solidarietà temporaneo”, di cui all’art. 1 commi da 115 a 121 della L. 197/2022, da versare, per i soggetti IRES “solari”, entro il 30 giugno 2023.
Infatti, il comma 118 dell’art. 1 della L. 197/2022 specifica che, ai fini dell’accertamento e della riscossione del contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Fonte: Eutekne INFO

Carlotta GHIO e Massimo NEGRO

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