La legge delega di riforma fiscale dispone che andranno modificate le modalità di versamento dell’IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti. In particolare, andrà prevista la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto.

È questa la novità in materia di redditi di lavoro autonomo inserita nell’iter di approvazione parlamentare. Per il resto, sono stati confermati i principi e i criteri direttivi già presenti nel Ddl. originario licenziato dal Governo il 16 marzo 2023.

Viene così previsto che i DLgs. attuativi dovranno stabilire il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al Ddl. delega, con tale disposizione si intende introdurre un criterio di onnicomprensività (attualmente non presente) “analogo a quello vigente per i redditi di lavoro dipendente”.

Andranno, in ogni caso, escluse dalla formazione del reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell’esercente arte o professione. Come sottolineato dalla Relazione illustrativa al Ddl. delega, infatti, “il contrasto di interessi tra il detto committente e l’artista o il professionista è sufficiente a disincentivare possibili comportamenti evasivi”.

Attualmente, invece, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione sono assimilati ai compensi, con obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta (circ. n. 58/2001, § 2.2).
Soltanto i rimborsi spese documentati, sostenuti in nome e per conto del cliente, sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro autonomo, a condizione che, sotto l’aspetto sostanziale, si tratti di spese che non costituiscono il mezzo per assolvere l’incarico, bensì l’oggetto del mandato stesso (es.: pagamento per conto del cliente di imposte o altre somme, adempimento di formalità in nome e per conto del cliente, ecc.).

Ancora, in presenza di qualsiasi forma di pagamento, compresa quella tramite bonifico, il criterio di imputazione temporale dei compensi (principio di cassa) dovrà essere allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente (per il quale rileva il momento in cui la somma è uscita dalla sua disponibilità).

Si tende così a evitare lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta.

A oggi, infatti, nell’ipotesi di pagamento delle prestazioni professionali al termine dell’anno, può accadere che il momento in cui il provento si considera incassato da parte del percipiente non coincida con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo o del mese in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta e includerla nella Certificazione Unica e nel modello 770.
Tale circostanza potrebbe condurre a contestazioni in sede di controllo formale della dichiarazione (ex art. 36-ter del DPR 600/73).

In relazione agli immobili strumentali e a quelli a uso promiscuo, i decreti delegati dovranno garantire l’eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing.

Infatti, allo stato attuale, relativamente agli immobili strumentali acquisiti dal 1° gennaio 2014, se detenuti in proprietà, non è ammessa alcuna deduzione a titolo di ammortamento, mentre, se detenuti in leasing, sono deducibili i relativi canoni, a condizione che la deduzione avvenga in un periodo non inferiore a 12 anni, a prescindere dalla durata effettiva del contratto.

I decreti delegati dovranno, inoltre, prevedere la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti e professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell’opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori (facoltà attualmente concessa solo per le ritenute su provvigioni), al fine di evitare l’insorgere di sistematiche situazioni creditorie da parte dei lavoratori autonomi “determinate dal versamento di ritenute molto gravose, perché calcolate sui corrispettivi lordi e non sul reddito, determinato tenendo conto dei costi, spesso molto elevati” (così la relazione illustrativa al Ddl. delega).

Infine, andrà garantita la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti, attualmente caratterizzate dal principio di realizzo.
In sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo non trova, infatti, applicazione il principio di neutralità fiscale previsto dall’art. 176 del TUIR, in caso di conferimento d’azienda da parte di un soggetto imprenditore.

Fonte: Eutekne INFO

Luca FORNERO

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